Il detenuto ha diritto all’indennità mensile di disoccupazione se il lavoro svolto in carcere finisce non per sua volontà.
La Cassazione ricorda che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenza della Pubblica amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, malgrado la sua particolare regolamentazione normativa.
Via libera agli stessi diritti goduti dai lavoratori esterni, a iniziare dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (Naspi).
I fatti
I Giudici di legittimità respingono, dunque, il ricorso dell’Inps contro la decisione della Corte d’Appello di riconoscere il trattamento di disoccupazione a un carcerato, dopo la decisione dell’amministrazione di interrompere un lavoro a progetto - della Cassa ammende che finanzia i progetti lavorativi dei detenuti in Italia - per la scadenza del contratto.
Ad avviso dell’istituto di previdenza, la cessazione dell’attività non era dovuta all’iniziativa del datore ma rientrava in una logica di lavoro a rotazione.
In più l’Inps negava una totale equiparazione del lavoro in carcere con quello del libero mercato, valorizzando alcune differenze strutturali: i detenuti non sottoscrivono un contratto ma vengono assegnati al lavoro; non ricevono una retribuzione ma una mercede inferiore ai limiti della contrattazione collettiva.
E, soprattutto, veniva nel ricorso rimarcata la caratteristica del lavoro penitenziario, l’essenziale funzione rieducativa e riabilitativa del condannato.