Nonostante le persone detenute al 41-bis abbiano commesso gravi errori nella loro vita, è giusto chiedersi se le due ore d'aria concesse siano davvero sufficienti per garantire un trattamento umano, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza.
La recente sentenza n. 30 della Corte Costituzionale, depositata il 18 marzo, ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge sull'Ordinamento Penitenziario.
La questione riguarda il limite massimo delle due ore d'aria al giorno, ritenuto eccessivamente restrittivo e non giustificabile in termini di sicurezza per la collettività.
Un regime carcerario che soffoca la luce
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, promotore della questione, ha messo in discussione un aspetto specifico del regime speciale: la permanenza all'aperto.
La Corte ha stabilito che, dove non sia presente una sorveglianza particolare, i detenuti al 41-bis debbano poter fruire della disciplina generale dell'articolo 10 della stessa legge, che prevede almeno quattro ore d'aria al giorno, eventualmente riducibili a due per giustificati motivi.
La sicurezza è davvero compromessa?
Secondo la Corte, limitare le ore d'aria a sole due ore non produce alcun vantaggio concreto per la sicurezza collettiva.
Al contrario, l'accurata selezione del gruppo di socialità e le rigide misure di separazione tra i vari gruppi garantiscono già un controllo sufficiente, evitando contatti tra soggetti a rischio.
In questo contesto, consideriamo le quattro ore d'aria come un piccolo spiraglio in un sistema che di umano sembra avere ben poco.
Pur riconoscendo la gravità dei crimini commessi, crediamo che un miglioramento delle condizioni detentive possa rappresentare un passo verso un recupero effettivo, non solo nella percezione esterna ma anche in quella dei detenuti stessi.
Una riflessione necessaria
Sappiamo che affermare che il regime di 41-bis violi la Costituzione è una posizione forte, ma siamo fortemente convinti di questo e la motiviamo con l'esigenza di mantenere un trattamento che rispetti la dignità umana, cosa che il 41 bis è ben distante dal tutelare.